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D.M. 07/01/1998MINISTERO DEL TESORO Decreto 7 gennaio 1998 Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Testo modificato da : Decreto del Ministro del Tesoro del 17/12/1998 Decreto del Ministro del Tesoro del 16/02/1999 Decreto del Ministro del Tesoro del 30/09/1999 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28/02/2003 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20/06/2003 IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913 n. 453, e successive modifiche e integrazioni; - Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919 n. 1058: - Visto il terzo, quarto e quinto comma dell’art. 19 della legge 8 gennaio 1979 n. 3; -Vista la legge 13 maggio 1983 n. 197; -Visto il precedente decreto ministeriale del Tesoro del 1° dicembre 1995; - Ritenuta la necessità di modificare le norme relative alla concessione, garanzia e d erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti; - Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 3 dicembre 1997 e 22 dicembre 1977; -Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 17 dicembre 1977; Decreta: Art. 1 - Oggetto dei mutui 1. I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno specifica destinazione e possono avere per oggetto, nell'ambito delle finalità pubbliche perseguite dagli enti mutuatari: a) la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili; b) l'acquisizione di aree e di altri beni immobili; c) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili; d) gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente. Art. 2 - Procedura di finanziamento 1. La procedura di finanziamento si articola in: a) adesione di massima; b) concessione; c) erogazioni. 2. In presenza di particolari esigenze legate alla natura degli investimenti da finanziare ovvero alla tipologia dei fondi utilizzati, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti può introdurre modifiche alla procedura di cui al comma precedente. Art. 3 - Adesione di massima 1. L'adesione di massima viene fornita sulla base di una richiesta contenente l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e la quantificazione del fabbisogno finanziario, quali individuati dagli atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario. 2. L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento. Art. 4 - Concessione 1. La concessione dei mutui viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonché, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo. La Cassa può richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari. 2. La concessione viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie. 3. In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie "Determine", le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione. Art. 4-bis - Formale impiego La Cassa depositi e prestiti, su richiesta dei soggetti mutuatari, fornisce il formale impiego alla concessione dei finanziamenti, secondo le modalità di cui al presente articolo. Il formale impiego, proposto dal direttore generale e deliberato dal consiglio di amministrazione, ha la validità di tre anni. Con il formale impiego la Cassa depositi e prestiti si obbliga irrevocabilmente a mettere a disposizione, per il periodo di validità del provvedimento, la somma necessaria al finanziamento delle spese di investimento indicate dai soggetti mutuatari. La somma di cui al comma precedente è resa disponibile attraverso uno o più mutui, concessi secondo la procedura di cui ai precedenti articoli ed alle condizioni vigenti all’atto della concessione. Per ottenere il formale impegno i soggetti mutuatari devono produrre, a corredo dell’istanza, apposita deliberazione contenente la qualificazione del fabbisogno finanziario e la descrizione delle spese di investimento da finanziare. Art. 5 - Erogazioni 1. I mutui sono somministrati, in una o più soluzioni, sulla base della domanda di erogazione corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute da imputare in conto mutuo. 2. Il soggetto mutuatario risponde della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto. La Cassa resta comunque estranea ai rapporti tra il mutuatario e i suoi creditori. 3. Sui mutui concessi con oneri a totale carico del mutuatario, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'ammontare del mutuo, la Cassa può, su richiesta, somministrare il residuo capitale, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo del finanziamento ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque inferiore al limite di importo fissato per le devoluzioni dal consiglio di amministrazione. Art. 6 - Garanzie 1. I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti: a) per i soggetti di diritto pubblico: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari; b) per i soggetti di diritto privato: mediante delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale; c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purché sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario; d) con la cessione di contributi in semestralità o annualità, concessi dallo Stato o dalle regioni per favorire determinati investimenti, secondo le modalità di cui al successivo art. 7. 2. La Cassa può accettare delegazioni di pagamento rilasciate da un soggetto mutuatario a garanzia di un mutuo assunto da altro mutuatario. 3. Le delegazioni di pagamento costituiscono il tesoriere o il cassiere debitore principale nei confronti della Cassa depositi e prestiti e sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto". Art. 7 - Contributi statali o regionali 1. I contributi statali o regionali possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa con decorrenza e durata pari all'ammortamento dei corrispondente mutuo. 2. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo. 3. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa può scontare le semestralità o annualità di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore attuale delle stesse semestralità o annualità. Art. 8 - Tipologie di mutuo 1. La Cassa depositi e prestiti concede i seguenti mutui. a) mutui a tasso fisso. Sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni;le rate del piano di ammortamento decorrono da 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse; b) mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari. Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono da 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse. Il diritto di estinzione parziale anticipata alla pari può essere esercitato in più soluzioni, a scadenze biennali contate a far data dall’inizio dell’ammortamento, con preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di mutui ammortizzati in quindici e venticinque anni il diritto non può essere esercitato, rispettivamente, oltre il dodicesimo e il ventiduesimo anno di ammortamento. La quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari è stabilita al momento della concessione e non può eccedere l’80 per cento dell’ammontare del mutuo. Gli importi massimi rimborsabili in corrispondenza delle scadenze biennali sono pari al debito residuo del piano di ammortamento relativo alla quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; c) Mutui a tasso variabile- Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni. Le rate del piano di ammortamento, a quote capitali costanti, decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo e sono comprensive di capitale e interesse. 1-bis. Per il finanziamento di nuove costruzioni, ampliamenti o completamenti di opere infrastrutturali, i mutui di cui al precedente comma, lettera a), possono essere concessi anche per durate non superiori ai trenta anni e quelli di cui al medesimo comma, lettere b) e c), possono essere concessi con durate di ammortamento pari a venticinque anni o trenta anni. L’importo di tali mutui non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro, se ammortizzati da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, e a 7.000 milioni di euro, se ammortizzati da qualsiasi altro soggetto mutuatario ordinario della Cassa depositi e prestiti. 2. Su richiesta degli enti mutuatari, le quote di ammortamento di loro pertinenza possono decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui é avvenuta la formale concessione. 3. Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui é avvenuta la formale concessione. Art. 9 - Interessi attivi, passivi e recupero coattivo 1. Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre antecedente il periodo di ammortamento, da versare con valuta 31 dicembre di ciascun anno di preammortamento entro il successivo 31 gennaio. 1-bis. Per i mutui di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), gli interessi di cui al comma precedente sono calcolati al medesimo tasso di concessione, al netto della maggiorazione. 1-ter. Per i mutui di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), gli interessi di cui al comma 1 del presente articolo sono calcolati ai tassi variabili vigenti nel periodo di riferimento. 1-quater. Per i mutui di cui all’art. 8, comma 3, gli interessi di cui ai commi precedenti sono dovuti dalla data del mandato al 30 giugno antecedente il periodo di ammortamento, e devono essere versati entro il 31 luglio successivo a ciascun anno di preammortamento 2. Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della rata di ammortamento, parametrata ad un saggio di interesse pari a quello vigente per i depositi volontari, cosi come previsto dall'art. 20, comma 1 della legge n. 3/1979. 3. Sulle somme dovute alla Cassa a qualsiasi titolo, in caso di ritardo nel pagamento devono essere corrisposti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, ad un tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento. |
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